PER VIAGGIARE IN ITALIA
La normativa italiana prevede l’identificazione di un minore solo in due casi: guida di ciclomotore e espatrio. Per spostarsi all’interno del nostro Paese, i bambini non hanno quindi bisogno di documenti ad eccezione del viaggio aereo. In questo caso, il bambino anche se minore di 15 anni (compresi i neonati) dovrà avere un documento individuale come la carta d’identità. La carta d’dentità è rilasciata dall’Ufficio Anagrafe del comune di residenza.
La carta d’identità rilasciata ai minori di 3 anni ha validità 3 anni. La carta d’identità rilasciata ai minori di età compresa fra i 3 ed i 18 anni ha validità 5 anni.
PER VIAGGIARE IN EUROPA
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, I minori possono viaggiare nei Paesi UE solo se in possesso di carta d’identità o passaporto. La carta d’identità deve obbligatoriamente essere stata richiesta con la condizione di validità per l’espatrio.
Se un minore di 14 anni deve recarsi all’estero accompagnato da uno solo dei genitori è consigliato che alla carta d’identità si alleghi l’estratto di nascita indicante maternità e paternità. Nel caso in cui il bambino vada all’estero accompagnato da altre persone è necessario richiedere l’autorizzazione alla questura.
Per tutti i dettagli, consultate il sito dell’Unione Europea.
PER VIAGGIARE FUORI DALL’EUROPA
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, tutti i minori che viaggiano fuori dai Paesi dell’ UE devono essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, di carta d’identità valida per l’espatrio o di altro documento equivalente. L’iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è più valida dal 27.06.2012.
Il passaporto ha una validità di 3 anni per i minori di anni 3, mentre dai 3 ai 18 anni deve essere rinnovato ogni 5 anni.
La normativa nasce dall’esigenza di garantire maggiormente i minori, contrastando i fenomeni di sottrazione e della tratta internazionale.
Dal 20 maggio 2010, inoltre, gli attuali modelli in uso di passaporto elettronico sono stati sostituiti dal nuovo libretto a 48 pagine a modello unificato.
Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l’assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati o divorziati).
Questi devono firmare il consenso presso l’ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza di questa possibilità, viene richiesto il nulla osta del giudice tutelare.
Mentre se l’altro genitore è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, può comunque allegare una fotocopia del documento firmato in originale e il suo assenso scritto. Se il minore di 14 anni viaggia con i genitori (anche uno soltanto) non è necessario che al passaporto del minore sia allegata la dichiarazione di accompagnamento in quanto i dati anagrafici dei genitori sono indicati nel nuovo libretto del passaporto a 48 pagine. Per tutti gli accompagnatori diversi dai genitori che siano autorizzati dai genitori (dichiarazione di assenso) non è prevista l’iscrizione obbligatoria (esempio i nonni) sul libretto.
Tutti i dettagli sono reperibili sul sito della Polizia di Stato
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